I cittadini che ne fanno richiesta.
L'autenticazione di copia consiste nell'attestazione che la copia fotostatica presentata dal cittadino allo sportello è conforme al documento originale in possesso dello stesso.
L'autenticazione di firma è l'attestazione che la firma è stata apposta in presenza dell'ufficiale dell'anagrafe, previo accertamento dell'identità della persona tramite un valido documento di riconoscimento.
L'ufficiale dell'anagrafe puó autenticare la firma solo sui documenti per i quali la normativa e la sua delega lo consente, quali sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
I documenti devono essere scritti in italiano.
Presentarsi allo sportello.
Per l'autentica di copia: valido documento di riconoscimento, il documento originale per il quale si richiede la copia autenticata e la copia da autenticare.
Per l'autentica di firma: documento di riconoscimento e il documento sul quale va apposta la firma da autenticare.
Nel caso di autentica per successione si puó utilizzare il modulo predisposto.
L'autentica richiesta.
Marca da bollo del valore di euro 16,00 (se non in esenzione)
I cittadini che ne fanno richiesta.
L'autenticazione di copia consiste nell'attestazione che la copia fotostatica presentata dal cittadino allo sportello è conforme al documento originale in possesso dello stesso.
L'autenticazione di firma è l'attestazione che la firma è stata apposta in presenza dell'ufficiale dell'anagrafe, previo accertamento dell'identità della persona tramite un valido documento di riconoscimento.
L'ufficiale dell'anagrafe puó autenticare la firma solo sui documenti per i quali la normativa e la sua delega lo consente, quali sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
I documenti devono essere scritti in italiano.
Presentarsi allo sportello.
Per l'autentica di copia: valido documento di riconoscimento, il documento originale per il quale si richiede la copia autenticata e la copia da autenticare.
Per l'autentica di firma: documento di riconoscimento e il documento sul quale va apposta la firma da autenticare.
Nel caso di autentica per successione si puó utilizzare il modulo predisposto.
L'autentica richiesta.
Marca da bollo del valore di euro 16,00 (se non in esenzione)
I cittadini dell'Unione Europea - Per familiare si intende:
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'UE un'unione registrata, ma nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello stato italiano;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
(A) Familiare U.E. del lavoratore comunitario
(B) Familiare U.E. dello studente comunitario
(C) Familiare U.E. del cittadino U.E. nè lavoratore nè studente
(D) Altri familiari o partner U.E. del cittadino dell'Unione
I Cittadini dell'Unione Europea, trascorsi tre mesi dal loro ingresso nel territorio nazionale, devono chiedere l'iscrizione all'Anagrafe e il rilascio della "Attestazione d'iscrizione anagrafica".
Dopo cinque anni di soggiorno regolare e continuativo possono richiedere il rilascio dell'Attestazione di Soggiorno Permanente.
Possibilità di presentare la dichiarazione anagrafica attraverso varie modalità:
1. direttamente presso gli sportelli comunali;
2. per via telematica: comune.morozzo.@multipec.it; protocollo@comune.morozzo.cn.it ;
3. per posta ordinaria e/o raccomandata.
Documenti da allegare:
(A) FAMILIARE U.E. DEL LAVORATORE COMUNITARIO
Passaporto o documento d'identità del paese di origine valido per l'espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza
consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
Il familiare segue la condizione giuridica del cittadino comunitario titolare di autonomo diritto di soggiorno in Italia.
(B) FAMILIARE U.E. DELLO STUDENTE COMUNITARIO
Passaporto o documento d'identità del paese di origine valido per l'espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare o di familiare a carico.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e
asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
Assicurazione sanitaria della validità di almeno un anno per ciascuno dei familiari.
Disponibilità di risorse economiche per l'intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche attraverso autocertificazione.
(C) FAMILIARE U.E. DELLO CITTADINO U.E. NE' LAVORATORE NE' STUDENTE
Passaporto o documento d'identità del paese di origine valido per l'espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare o di familiare a carico.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
Assicurazione sanitaria della validità di almeno un anno per ciascuno dei familiari.
Disponibilità di risorse economiche per l'intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche attraverso autocertificazione.
(D) ALTRI FAMILIARI O PARTNER U.E. DEL CITTADINO DELL'UNIONE
Passaporto o documento d'identità del paese di origine valido per l'espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Documentazione dello Stato del cittadino dell'Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto di parentela, ovvero la relazione stabile registrata nel medesimo Stato, avente valore legale in Italia.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e
asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
- Dichiarazione che attesti la qualità di familiare a carico o convivente, oppure la sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione.
- Assicurazione sanitaria valida almeno un anno.
Dichiarazione del cittadino dell'Unione circa la disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente
Entro 45 gg deve avvenire la convalida o il rifiuto dell'istanza.
N. 2 marche da bollo da euro 16.00 (richiesta e rilascio Attestazione)
I cittadini dell'Unione Europea - Per familiare si intende:
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'UE un'unione registrata, ma nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello stato italiano;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
(A) Familiare U.E. del lavoratore comunitario
(B) Familiare U.E. dello studente comunitario
(C) Familiare U.E. del cittadino U.E. nè lavoratore nè studente
(D) Altri familiari o partner U.E. del cittadino dell'Unione
I Cittadini dell'Unione Europea, trascorsi tre mesi dal loro ingresso nel territorio nazionale, devono chiedere l'iscrizione all'Anagrafe e il rilascio della "Attestazione d'iscrizione anagrafica".
Dopo cinque anni di soggiorno regolare e continuativo possono richiedere il rilascio dell'Attestazione di Soggiorno Permanente.
Possibilità di presentare la dichiarazione anagrafica attraverso varie modalità:
1. direttamente presso gli sportelli comunali;
2. per via telematica: comune.morozzo.@multipec.it; protocollo@comune.morozzo.cn.it ;
3. per posta ordinaria e/o raccomandata.
Documenti da allegare:
(A) FAMILIARE U.E. DEL LAVORATORE COMUNITARIO
Passaporto o documento d'identità del paese di origine valido per l'espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza
consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
Il familiare segue la condizione giuridica del cittadino comunitario titolare di autonomo diritto di soggiorno in Italia.
(B) FAMILIARE U.E. DELLO STUDENTE COMUNITARIO
Passaporto o documento d'identità del paese di origine valido per l'espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare o di familiare a carico.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e
asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
Assicurazione sanitaria della validità di almeno un anno per ciascuno dei familiari.
Disponibilità di risorse economiche per l'intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche attraverso autocertificazione.
(C) FAMILIARE U.E. DELLO CITTADINO U.E. NE' LAVORATORE NE' STUDENTE
Passaporto o documento d'identità del paese di origine valido per l'espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare o di familiare a carico.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
Assicurazione sanitaria della validità di almeno un anno per ciascuno dei familiari.
Disponibilità di risorse economiche per l'intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche attraverso autocertificazione.
(D) ALTRI FAMILIARI O PARTNER U.E. DEL CITTADINO DELL'UNIONE
Passaporto o documento d'identità del paese di origine valido per l'espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Documentazione dello Stato del cittadino dell'Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto di parentela, ovvero la relazione stabile registrata nel medesimo Stato, avente valore legale in Italia.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e
asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
- Dichiarazione che attesti la qualità di familiare a carico o convivente, oppure la sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione.
- Assicurazione sanitaria valida almeno un anno.
Dichiarazione del cittadino dell'Unione circa la disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente
Entro 45 gg deve avvenire la convalida o il rifiuto dell'istanza.
N. 2 marche da bollo da euro 16.00 (richiesta e rilascio Attestazione)
Il modulo riporta in calce le modalità di compilazione della richiesta che dovranno essere scrupolosamente seguite dagli interessati al fine di evitare la NON ricevibilità della domanda mentre la trasmissione del modulo a mezzo posta elettronica potrà essere effettuata solo se il richiedente rispetti almeno una delle condizioni indicate sul modulo stesso.
Le richieste possono pervenire agli uffici comunali : 1) presentazione diretta allo sportello, 2) trasmissione a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Morozzo Via Bongioanni 4, 12040, Morozzo (CN) , 3) trasmissione a mezzo fax al seguente numero: 0171.772477, 4) trasmissione a mezzo posta elettronica a: comune.morozzo@multipec.it oppure protocollo@comune.morozzo.cn.it
I cittadini NON appartenenti a Stati dell'Unione Europea dovranno allegare alle loro richieste di prima iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero la documentazione di cui all'allegato A): (scaricabile a fondo pagina), mentre i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea allegheranno alle loro richieste di prima iscrizione anagrafica dall'estero la documentazione di cui all'allegato B): (scaricabile a fondo pagina)..
Le richieste di iscrizione anagrafica/variazione dell'indirizzo saranno effettuate entro 2 (due) giorni lavorativi dal momento della loro effettiva ricezione da parte dell'Ufficio.
A tutti i richiedenti sarà comunque fornita una comunicazione di avvio del procedimento (così come previsto dall'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241). In tale comunicazione i richiedenti saranno portati a conoscenza che l'Ufficio Anagrafe accerterà la sussistenza del requisito della dimora abituale all'indirizzo dichiarato nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione resa. Nel caso in cui gli accertamenti non fossero positivi i richiedenti saranno informati con una comunicazione di "PREAVVISO DI RIGETTO" (Art. 10/Bis della Legge 241/1990) ed invitati a fornire gli elementi necessari alla positiva conclusione del procedimento. Trascorsi inutilmente i termini di risposta o se gli elementi forniti fossero ritenuti insufficienti alla definizione del procedimento l'Ufficio provvederà a segnalare quanto emerso all'Autorità di Pubblica Sicurezza, a revocare la residenza ottenuta e/o ripristinare il precedente indirizzo nonché segnalare all'Autorità Giudiziaria le false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. In mancanza di comunicazione all'interessato entro i 45 giorni di cui sopra vale la regola del silenzio/assenso e la richiesta di iscrizione/variazione dell'indirizzo si intende confermata.
Il modulo riporta in calce le modalità di compilazione della richiesta che dovranno essere scrupolosamente seguite dagli interessati al fine di evitare la NON ricevibilità della domanda mentre la trasmissione del modulo a mezzo posta elettronica potrà essere effettuata solo se il richiedente rispetti almeno una delle condizioni indicate sul modulo stesso.
Le richieste possono pervenire agli uffici comunali : 1) presentazione diretta allo sportello, 2) trasmissione a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Morozzo Via Bongioanni 4, 12040, Morozzo (CN) , 3) trasmissione a mezzo fax al seguente numero: 0171.772477, 4) trasmissione a mezzo posta elettronica a: comune.morozzo@multipec.it oppure protocollo@comune.morozzo.cn.it
I cittadini NON appartenenti a Stati dell'Unione Europea dovranno allegare alle loro richieste di prima iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero la documentazione di cui all'allegato A): (scaricabile a fondo pagina), mentre i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea allegheranno alle loro richieste di prima iscrizione anagrafica dall'estero la documentazione di cui all'allegato B): (scaricabile a fondo pagina)..
Le richieste di iscrizione anagrafica/variazione dell'indirizzo saranno effettuate entro 2 (due) giorni lavorativi dal momento della loro effettiva ricezione da parte dell'Ufficio.
A tutti i richiedenti sarà comunque fornita una comunicazione di avvio del procedimento (così come previsto dall'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241). In tale comunicazione i richiedenti saranno portati a conoscenza che l'Ufficio Anagrafe accerterà la sussistenza del requisito della dimora abituale all'indirizzo dichiarato nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione resa. Nel caso in cui gli accertamenti non fossero positivi i richiedenti saranno informati con una comunicazione di "PREAVVISO DI RIGETTO" (Art. 10/Bis della Legge 241/1990) ed invitati a fornire gli elementi necessari alla positiva conclusione del procedimento. Trascorsi inutilmente i termini di risposta o se gli elementi forniti fossero ritenuti insufficienti alla definizione del procedimento l'Ufficio provvederà a segnalare quanto emerso all'Autorità di Pubblica Sicurezza, a revocare la residenza ottenuta e/o ripristinare il precedente indirizzo nonché segnalare all'Autorità Giudiziaria le false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. In mancanza di comunicazione all'interessato entro i 45 giorni di cui sopra vale la regola del silenzio/assenso e la richiesta di iscrizione/variazione dell'indirizzo si intende confermata.