I documenti scaduti o in scadenza saranno validi fino al 31 agosto 2020. Ai fini dell'espatrio resta valida, invece, la data di scadenza indicata nel documento.
Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha prorogato al 31 agosto 2020 la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1,lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da Amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
L’Ufficio Anagrafe, previo appuntamento telefonico al n. 0171/772001, procede al rilascio della carta d’identità solo nel caso in cui il cittadino sia sprovvisto di documenti d’identità oppure sia sprovvisto di documenti validi per l’espatrio, documentando la necessità di lasciare il territorio nazionale.