Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)
CHI DEVE PAGARE
La tassa è dovuta da chiunque occupa o utilizza locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso (sono escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie di abitazioni civili, le aree a verde).
Sono quindi tenuti al pagamento tutti coloro che usano o hanno a disposizione una casa, un negozio o qualsiasi immobile, o chiunque usufruisca di una occupazione di suolo pubblico.
La tassa è dovuta da chiunque occupa o utilizza locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso (sono escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie di abitazioni civili, le aree a verde).
Sono quindi tenuti al pagamento tutti coloro che usano o hanno a disposizione una casa, un negozio o qualsiasi immobile, o chiunque usufruisca di una occupazione di suolo pubblico.
QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
Entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione di un immobile, il contribuente deve presentare, all'Ufficio Tributi, una dichiarazione relativa ai locali e aree assoggettabili alla tassa, usando un apposito modulo in distribuzione presso gli stessi uffici.
La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni successivi, purché non cambino le condizioni iniziali.
Altrimenti, il contribuente dovrà dichiarare ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e alla destinazione, usando le stesse modalità ed entro gli stessi termini della dichiarazione originale.
Va presentata dichiarazione anche quando cessa l'occupazione o l'uso di locali ed aree nel corso dell'anno. La cessazione non avviene automaticamente con il cambio di domicilio o di residenza. E' disponibile presso l'ufficio tributi modello di cessazione.
Entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione di un immobile, il contribuente deve presentare, all'Ufficio Tributi, una dichiarazione relativa ai locali e aree assoggettabili alla tassa, usando un apposito modulo in distribuzione presso gli stessi uffici.
La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni successivi, purché non cambino le condizioni iniziali.
Altrimenti, il contribuente dovrà dichiarare ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e alla destinazione, usando le stesse modalità ed entro gli stessi termini della dichiarazione originale.
Va presentata dichiarazione anche quando cessa l'occupazione o l'uso di locali ed aree nel corso dell'anno. La cessazione non avviene automaticamente con il cambio di domicilio o di residenza. E' disponibile presso l'ufficio tributi modello di cessazione.
QUANTO SI DEVE PAGARE
L'importo della tassa varia in base alla superficie e all'uso a cui l'immobile è destinato. A seconda della categoria è applicata una diversa tariffa al metro quadrato.
Per l’anno 2011 le tariffe del 2010 sono state incrementate del 20 %.
I dettagli sulle utenze possono essere visionati consultando la scheda delle categorie con relativa tariffa prelevabile on line.
L'importo della tassa varia in base alla superficie e all'uso a cui l'immobile è destinato. A seconda della categoria è applicata una diversa tariffa al metro quadrato.
Per l’anno 2011 le tariffe del 2010 sono state incrementate del 20 %.
I dettagli sulle utenze possono essere visionati consultando la scheda delle categorie con relativa tariffa prelevabile on line.
COME SI PAGA
Anche quest'anno la tassa si paga utilizzando i bollettini di conto corrente inviati dalla Gec spa con l'avviso di pagamento, in unica soluzione oppure in tre rate alle scadenze indicate sul bollettino stesso.
Si può pagare nei seguenti modi:
• presso gli uffici postali, utilizzando gli stessi bollettini di conto corrente;
• presso gli sportelli bancari indicati nell'avviso stesso;
• presso gli sportelli del concessionario GEC SPA.
In caso di mancato pagamento, sarà emessa una cartella che dovrà essere pagata entro 60 giorni dalla notifica.
Anche quest'anno la tassa si paga utilizzando i bollettini di conto corrente inviati dalla Gec spa con l'avviso di pagamento, in unica soluzione oppure in tre rate alle scadenze indicate sul bollettino stesso.
Si può pagare nei seguenti modi:
• presso gli uffici postali, utilizzando gli stessi bollettini di conto corrente;
• presso gli sportelli bancari indicati nell'avviso stesso;
• presso gli sportelli del concessionario GEC SPA.
In caso di mancato pagamento, sarà emessa una cartella che dovrà essere pagata entro 60 giorni dalla notifica.
RIMBORSI
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o dell'utilizzo di locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente , che ha prodotto dichiarazione di cessazione in seguito, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia stata pagata dall'utente subentrante.
La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla notifica della cartella o, in sua mancanza, dell'avviso di mora. Nel caso in cui non sia stato notificato nessun atto, la richiesta di cancellazione tardiva può essere presentata entro 2 anni dalla data dell'ultimo pagamento effettuato.
Per l'istanza di rimborso non è necessaria una modulistica specifica.
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o dell'utilizzo di locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente , che ha prodotto dichiarazione di cessazione in seguito, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia stata pagata dall'utente subentrante.
La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla notifica della cartella o, in sua mancanza, dell'avviso di mora. Nel caso in cui non sia stato notificato nessun atto, la richiesta di cancellazione tardiva può essere presentata entro 2 anni dalla data dell'ultimo pagamento effettuato.
Per l'istanza di rimborso non è necessaria una modulistica specifica.





