Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

La scadenza per il versamento dell’acconto dell’ICI anno 2011 o per il versamento in unica soluzione sarà il 16 GIUGNO.

Anche per quest’anno sarà possibile versare l’imposta sia tramite conto corrente postale intestato a : GEC SPA – Cuneo, sia tramite versamento con l’F24 presso qualsiasi banca.

SI RICORDA che dall’anno 2008 sono esenti dal versamento dell’ICI l’abitazione principale e le sue pertinenze.
L’esenzione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 eA9, per le quali è applicabile unicamente la detrazione comunale deliberata in €. 103,29.
L'imposta comunale sugli immobili si applica a: fabbricati, case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili e terreni agricoli. Si applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione.
L'imposta da pagare va dal 4 al 7 per mille del valore imponibile. L'aliquota viene stabilita dai singoli comuni.

Per l’anno 2011 l'aliquota viene confernata nella misura unica del 6,5 ‰ .
-detrazioni d'imposta per l'abitazione principale (cat.catastali A1,A8 e A9):€. 103,29.
-viene introdotta inltre l'aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
 
CHI DEVE PAGARE
Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i proprietari di immobili, sia persone fisiche che società, in base alle quote di possesso, o coloro che sono titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli immobili stessi. Dal 1998 è stato chiarito che sono soggetti all'I.C.I. i titolari del diritto di superficie e di enfiteusi (anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno sullo stesso territorio la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività) e i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing).
Si ricorda che godono del diritto di abitazione il coniuge superstite che utilizza l'abitazione di famiglia e coloro che mantengono l'abitazione in base a sentenza di separazione o divorzio.
L'imposta si riferisce all'anno in corso, quindi l'importo dovuto viene determinato dalla situazione immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2011. L'imposta deve essere riferita ai mesi di titolarità del diritto (la frazione di mese fino a 14 giorni non si calcola, per 15 giorni ed oltre di possesso si paga il mese per intero).
Le rendite catastali alla base del calcolo dell'imposta sono quelle aumentate del 5% rispetto ai valori iscritti in catasto, come già avvenuto per gli anni precedenti.
 
QUANTO SI DEVE PAGARE
- per l'anno 2011 l'imposta è calcolata applicando alla base imponibile le aliquote deliberate dal Comune.
- ai fini del calcolo dell'imposta si precisa quanto segue: per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
- Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.

Nota bene:
• Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. il coniuge superstite che usufruisce del diritto di abitazione della casa coniugale ha l'obbligo del pagamento ICI nella misura del 100%.
• gli inquilini non devono pagare l'ICI.
• per suddividere l'imposta tra più proprietari, in base alla quota di possesso, bisogna calcolare l'intera imposta dovuta per l'anno e rapportarla alla quota di propria competenza.
• per suddividere l'imposta per il periodo di possesso, bisogna calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno, dividerla per 12 e moltiplicarla per i mesi di possesso.
 
COME E QUANDO PAGARE
Il pagamento può essere effettuato:
a) in unica soluzione: entro il 16 giugno 2011.
b) in due rate:
ACCONTO: entro il 16 giugno 2011, importo pari al 50% dell'imposta dovuta per tutto l'anno;
SALDO: dal 1° al 16 dicembre 2011, importo pari al restante 50% + eventuale conguaglio.
L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale .E’ possibile effettuare il pagamento alle scadenze indicate anche tramite modello F24.
 
VARIAZIONI
A seguito dell’emanazione di provvedimento del direttore dell’agenzia del territorio che certifica l’operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni, è soppresso parzialmente l’obbligo di dichiarazione ICI per terreni e fabbricati. L’adempimento è richiesto solo quando si vuol far valere il diritto a ottenere riduzioni d’imposta (fabbricati inagibili o inabitabili) e nei casi in cui gli elementi rilevanti per il tributo dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (ad esempio per le aree edificabili).
L’abolizione non riguarda le imprese tenute a dichiarare il valore dei fabbricati in “D” sulla base delle scritture contabili fino all’anno di attribuzione della rendita catastale.
Nei casi in cui le disposizioni di leggi vigenti prevedono l’obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell’Economia e delle finanze, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta
Vendita o acquisto dell'immobile: chi ha acquistato o venduto l'immobile nel corso dell'anno 2011 deve pagare la quota relativa ai mesi per i quali è stato proprietario. Se invece ha acquistato e venduto nello stesso anno (ad esempio ha venduto una casa per comprarne un'altra) deve pagare l'ICI per la vecchia casa per il periodo di possesso e deve pagare per la nuova casa per il periodo di possesso.
Decesso del proprietario: se il decesso avviene nel corso dell'anno, per il periodo precedente la data del decesso il pagamento dell'ICI deve essere fatto con il bollettino intestato al deceduto, a cura degli eredi o dell'usufruttuario (per esempio, coniuge superstite). Per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto dall'usufruttuario o dagli eredi, a loro nome, ciascuno per la propria quota di possesso.
Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e nelle modalità di cui sopra. Si fa presente inoltre che è disponibile presso l'Ufficio Tributi la tabella relativa alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2011. I contribuenti interessati sono invitati a prenderne visione al fine dell'esatta quantificazione dell'imposta dovuta.
 
RIMBORSI
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso di somme versate e non dovute, entro cinque anni dal giorno del pagamento.
Per l'istanza di rimborso (B) non è necessaria una modulistica specifica.
L'istanza di rimborso deve generalmente contenere le ragioni per cui viene richiesto il rimborso ed eventualmente gli estremi dei versamenti effettuati e degli immobili ai quali si riferisce l'imposta.
Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,33.
Per le aree divenute in edificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
 
SANZIONI
Le attuali norme prevedono forti riduzioni nelle sanzioni applicabili a chi spontaneamente si regolarizza.
Chi non effettua in tutto o in parte i versamenti dovuti alle scadenze previste, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato più i seguenti interessi:
• 2,5% dal 1° gennaio 1997 al 2007
• 3% dal 1° gennaio 2008
• 1 % dal 1 gennaio 2011.
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Attenzione: la Legge di stabilità 2010 (in precedenza definita Legge Finanziaria), cioè la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010), al comma 20 modifica il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 per quanto riguarda la misura delle sanzioni, con decorrenza 1° febbraio 2011. Pertanto, risulta cambiato l'ammontare delle sanzioni previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto "Decreto anti-crisi"), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Queste sono le riduzioni previste per le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, dal 1° febbraio 2011:
a) a 1/10 (10%) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
b) a 1/8 (12,5%) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno durante il quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
c) a 1/10 (10%) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Gli interessi moratori vanno calcolati con la seguente formula:
somma dovuta x 1,5% (1% dall' 1.1.2011 al 31.12.2011 e 1,5% dall' 1.1.2012) x giorni di ritardo: 365

 
CONTENZIOSO
Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie sulla base del decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992.